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Guida agli Atti Delegati UE tra Regole, Date e Obblighi per le Imprese per il Digital Product Passport
Il Passaporto Digitale del Prodotto (DPP) trasformerà la tracciabilità e la sostenibilità dei beni nell'Unione Europea. Questo articolo analizza cosa sono gli Atti Delegati della Commissione Europea, le date d'uscita per settore e le fasi chiave per l'attuazione aziendale.
di Corrado Facchini, CTO & Innovation Manager
In questo articolo
1. Il contesto: ESPR e DPP
Il Passaporto Digitale del Prodotto (Digital Product Passport, DPP) è uno degli strumenti centrali del Regolamento (UE) 2024/1781 sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili (ESPR), in vigore da luglio 2024. Il suo scopo è rendere disponibili a consumatori, operatori della filiera e autorità le informazioni su sostenibilità, composizione, riparabilità e fine vita dei prodotti venduti nell'Unione.
L'ESPR è un regolamento quadro: fissa principi, architettura e obblighi generali, ma non elenca i requisiti per i singoli prodotti. Questi vengono definiti, gruppo di prodotto per gruppo di prodotto, tramite atti delegati della Commissione europea (art. 4 ESPR).
Il DPP non nasce però solo dall'ESPR. Altre normative di settore prevedono un proprio passaporto che confluisce nella stessa infrastruttura: il Regolamento Batterie (UE) 2023/1542, il nuovo Regolamento sui prodotti da costruzione (UE) 2024/3110, il Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli (UE) 2025/2509 e il Regolamento detergenti (UE) 2026/405.
2. Cosa sono gli atti delegati (e cosa non sono)
Gli atti delegati sono atti giuridicamente vincolanti previsti dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE — i co-legislatori — delegano alla Commissione il potere di integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo, entro limiti fissati dall'atto stesso.
Nel caso del DPP, quindi, l'atto delegato non decide se introdurre il passaporto: lo decide l'ESPR. Decide come applicarlo a una specifica categoria di prodotti.
È utile distinguerli dagli atti di esecuzione (art. 291 TFUE), che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione. Nel mondo DPP sono atti di esecuzione, per esempio, le regole di funzionamento del registro centrale (vedi sezione 6).
| Atto delegato (art. 290 TFUE) | Atto di esecuzione (art. 291 TFUE) | |
|---|---|---|
| Funzione | Integra o modifica elementi non essenziali della legge | Fissa condizioni uniformi di attuazione |
| Esempio DPP | Requisiti di ecodesign e DPP per ferro e acciaio | Regole operative del registro DPP |
| Controllo | Parlamento e Consiglio possono sollevare obiezioni | Comitati di Stati membri (comitatologia) |
3. Cosa definisce ciascun atto delegato
Per ogni gruppo di prodotti, l'atto delegato specifica in particolare:
- Requisiti di prodotto e informativi – quali dati devono comparire nel DPP: ad esempio impronta ambientale o di carbonio, sostanze preoccupanti, contenuto di materiale riciclato, durabilità, istruzioni di smontaggio e riparazione.
- Supporto dati (data carrier) – il vettore fisico che collega il prodotto al passaporto (es. QR code, filigrana digitale, tag RFID) e dove apporlo: sul prodotto, sull'imballaggio o sulla documentazione.
- Livello di granularità – se il passaporto riguarda il modello, il lotto o il singolo articolo.
- Diritti di accesso – quali informazioni sono pubbliche e quali riservate ad autorità di vigilanza, riparatori, rigeneratori o riciclatori.
- Tempi di applicazione – la data da cui l'obbligo diventa effettivo e l'eventuale periodo transitorio.
Gli aspetti tecnici trasversali (identificativi univoci, interoperabilità, formati dei dati, archiviazione) sono invece coperti dalle norme armonizzate europee sul DPP, già pubblicate (vedi sezione 6), a cui gli atti delegati fanno riferimento.
4. Tempistiche per settore
L'introduzione del DPP è graduale. L'ordine dei settori è fissato dal primo Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025‑2030 (COM(2025) 187), adottato dalla Commissione il 16 aprile 2025.
| Settore | Base giuridica | Adozione atto (indicativa) | Obbligo DPP (stima) | Stato a novembre 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Batterie (veicoli elettrici, LMT, industriali > 2 kWh) | Regolamento Batterie 2023/1542, art. 77 | Già legge | 18 febbraio 2027 (data certa) | In arrivo tra pochi mesi |
| Ferro e acciaio | ESPR – atto delegato | Q4 2026 | ~2028 | Consultazione pubblica chiusa (20 maggio – 12 agosto 2026); atto non ancora adottato |
| Tessile e abbigliamento | ESPR – atto delegato | 2027 | ~2028‑2029 | Studio preparatorio concluso |
| Pneumatici | ESPR – atto delegato | 2027 | ~2029 | In preparazione |
| Alluminio | ESPR – atto delegato | 2027 | ~2029 | In preparazione |
| Mobili | ESPR – atto delegato | 2028 | ~2030 | Da avviare |
| Materassi | ESPR – atto delegato | 2029 | ~2031 | Da avviare |
| Elettronica (misure orizzontali) | ESPR – atti delegati | Riparabilità 2027; contenuto riciclato 2029 | Da definire | Da avviare |
Alcune precisazioni importanti:
- Batterie. È il primo DPP obbligatorio, ma è disciplinato direttamente dal Regolamento Batterie, non da un atto delegato ESPR. Dal 18 febbraio 2027 riguarda tutte le batterie per veicoli elettrici e per mezzi di trasporto leggeri (LMT: e‑bike, monopattini, scooter elettrici) indipendentemente dalla capacità, e le batterie industriali solo sopra i 2 kWh. Le batterie portatili e quelle di avviamento (SLI) sono escluse dal passaporto.
- Calzature. Sono escluse dal gruppo “tessile” del primo piano di lavoro, in attesa di uno studio dedicato.
- Chimica e plastica. Non sono tra le priorità del piano 2025‑2030; per alcuni prodotti chimici sono in corso valutazioni che potrebbero portarli nei piani successivi.
- Prodotti connessi all'energia. Proseguono i lavori già avviati nel precedente piano 2022‑2024 (es. lavastoviglie, motori elettrici, caricatori per veicoli elettrici, display).
- Le date ESPR sono indicative. Diventano vincolanti solo con la pubblicazione dell'atto delegato in Gazzetta Ufficiale. Il ritardo già accumulato su ferro e acciaio indica che conviene pianificare per intervalli di date, non per scadenze fisse.
5. L'iter: dalla bozza all'obbligo
Ogni atto delegato ESPR segue un percorso in cinque fasi:
- Studio preparatorio. Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre, JRC) o un contraente esterno analizza il gruppo di prodotti: impatti ambientali, mercato, margini di miglioramento, dati da includere nel DPP. Dura in genere 18‑24 mesi e prevede consultazioni con le parti interessate.
- Forum sulla progettazione ecocompatibile e consultazione pubblica. La Commissione discute le opzioni con il Forum (industria, ONG, Stati membri), apre una call for evidence e, una volta pronta la bozza, la pubblica sul portale Have Your Say per un feedback di 4 settimane.
- Adozione e periodo di scrutinio. Adottato dalla Commissione, l'atto viene notificato a Parlamento europeo e Consiglio, che hanno 2 mesi, prorogabili di altri 2, per sollevare obiezioni. Non possono emendarlo: possono solo accettarlo o respingerlo. Senza obiezioni, l'atto viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore.
- Periodo transitorio. Tra entrata in vigore e applicazione effettiva l'ESPR prevede, di norma, almeno 18 mesi, salvo casi giustificati. È il tempo per adeguare la supply chain, raccogliere i dati dai fornitori e predisporre i sistemi IT.
- Applicazione e vigilanza. Da quella data i prodotti del gruppo interessato possono essere immessi sul mercato UE solo con un DPP conforme e registrato nel registro UE. I controlli e le sanzioni spettano alle autorità nazionali di vigilanza del mercato.
Regola pratica: dall'apertura della consultazione pubblica su un atto delegato all'obbligo effettivo passano realisticamente due anni o più. La consultazione è il segnale che il conto alla rovescia è partito.
6. Cosa è già operativo oggi
Anche se gli atti delegati di prodotto non sono ancora arrivati, nel 2026 l'infrastruttura del DPP è diventata concreta:
- Norme armonizzate. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1736, pubblicata il 15 luglio 2026, la Commissione ha richiamato sei norme armonizzate CEN/CENELEC sul DPP (sviluppate su mandato M/604), tra cui quella sugli identificativi univoci EN 18219. Resta ancora in bozza la parte su sicurezza e autenticazione.
- Registro UE dei DPP. Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 del 16 luglio 2026 fissa le regole del registro previsto dall'art. 13 ESPR. Il registro, con il suo ambiente di test, è operativo dal 20 luglio 2026 e il regolamento è in vigore dal 6 agosto 2026.
- Come funziona il registro. Non conserva l'intero passaporto, che resta presso l'operatore o il suo fornitore di servizi: archivia in modo sicuro almeno l'identificativo univoco e i metadati di registrazione. Un prodotto soggetto a DPP non può essere immesso sul mercato finché il passaporto non è registrato.
- Già da ora le imprese possono creare un account nel registro e testare i propri dati rispetto ai modelli ufficiali, senza alcun obbligo.
- Prossimo tassello: le regole per i fornitori di servizi DPP, attese per la fine del 2026.
7. Come prepararsi: checklist per le imprese
Aspettare la pubblicazione dell'atto delegato significa avere, nel migliore dei casi, 18 mesi per un progetto che tocca fornitori, sistemi informativi ed etichettatura. Meglio partire ora, con passi che servono comunque, qualunque sia il dettaglio finale dei requisiti.
Mappatura (subito)
- Individuare quali propri prodotti rientrano nel Piano di lavoro ESPR o in altre normative con DPP (batterie, costruzioni, giocattoli, detergenti).
- Definire il proprio ruolo per ciascun prodotto: fabbricante, importatore, distributore, rappresentante autorizzato.
- Seguire le consultazioni sul portale Have Your Say per i propri settori.
Dati e filiera (nei prossimi 6‑12 mesi)
- Verificare quali dati già esistono e dove: composizione, sostanze, origine dei materiali, dati ambientali, istruzioni di riparazione.
- Coinvolgere i fornitori sui dati che dovranno trasmettere e sui formati.
- Adottare identificativi univoci basati su standard condivisi (es. GS1 Digital Link) e coerenti con EN 18219.
Sistemi e governance
- Integrare ERP, PLM e PIM con la piattaforma di gestione del passaporto.
- Decidere la granularità probabile (modello, lotto, articolo) e l'impatto sul packaging e sul data carrier.
- Creare un account di prova nel registro UE e testare un passaporto pilota.
- Nominare un responsabile interno e prevedere un budget pluriennale.
Se produci o importi batterie: l'obbligo scatta il 18 febbraio 2027. La priorità è chiudere ora raccolta dati, identificativi e registrazione.
8. Domande frequenti
Esiste già un obbligo di DPP per il mio prodotto? A novembre 2026 nessun atto delegato ESPR di prodotto è stato adottato, quindi nessun prodotto ha ancora un obbligo DPP derivante dall'ESPR. Il primo obbligo concreto è quello delle batterie (Regolamento Batterie), dal 18 febbraio 2027.
Le date del Piano di lavoro sono vincolanti? No. Il Piano di lavoro è un documento di programmazione: le date diventano obblighi solo con la pubblicazione del singolo atto delegato, che fissa anche il periodo transitorio.
Quanto tempo avrò dopo la pubblicazione di un atto delegato? Di norma almeno 18 mesi tra entrata in vigore e applicazione, salvo casi motivati in cui l'atto può prevedere tempi diversi.
Che cosa devo registrare nel registro UE? Non l'intero passaporto, ma l'identificativo univoco e i metadati previsti. I dati completi restano presso l'operatore economico o il suo fornitore di servizi DPP.
Parlamento e Consiglio possono modificare un atto delegato? No. Possono solo sollevare obiezioni entro il periodo di scrutinio (2 mesi, prorogabili di 2). Se c'è un'obiezione, l'atto non entra in vigore.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1781 – ESPR
1. , Gazzetta Ufficiale dell'UE.
- Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie
2. , art. 77 e allegato XIII.
- Articolo 290 TFUE – Atti delegati
3. .
- Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1778 sul registro del passaporto digitale dei prodotti
4. , GU L del 17.7.2026.
- presentazione della Commissione (Green Forum)
5. Piano di lavoro ESPR ed etichettatura energetica 2025‑2030, COM(2025) 187 final, 16 aprile 2025 – .
- Commissione europea – Ecodesign for Sustainable Products Regulation
6. , portale ufficiale.
- Joint Research Centre (JRC)
7. – studi preparatori per i gruppi di prodotto ESPR.
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