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Come deve essere fatto il QR code delle batterie per il Digital Product Passport

Dal 18 febbraio 2027 ogni batteria immessa sul mercato UE dovrà avere un QR code. Vediamo cosa impongono gli articoli 13 e 77 del Regolamento 2023/1542 e la serie ISO/IEC 15459: identificativo univoco, leggibilità, durabilità e collegamento al passaporto digitale.

di Corrado Facchini, CTO & Innovation Manager

In questo articolo

Introduzione

Il Regolamento (UE) 2023/1542 su batterie e rifiuti di batterie ha fatto delle batterie la prima categoria di prodotto con un passaporto digitale obbligatorio nell'Unione. La porta d'accesso a questo passaporto è un oggetto apparentemente banale: un QR code.

Banale solo in apparenza. Quel piccolo quadrato deve rispettare due articoli del Regolamento (il 13 e il 77), contenere un identificativo conforme alla serie di norme ISO/IEC 15459, sopravvivere per tutta la vita della batteria e restare collegato a dati strutturati, interoperabili e registrati presso il registro europeo dei passaporti digitali.

In questo articolo vediamo, punto per punto, come deve essere progettato.


1. Due articoli, un solo codice

Il QR code delle batterie nasce dall'incrocio di due disposizioni:

  • Articolo 13 – Etichettatura e marcatura: stabilisce che tutte le batterie devono avere un QR code, dove va apposto e a cosa deve dare accesso.
  • Articolo 77 – Passaporto della batteria: stabilisce come deve essere costruito l'identificativo a cui il QR code rimanda, per le batterie soggette al passaporto.

La data chiave: 18 febbraio 2027

Secondo l'articolo 13, paragrafo 6, dal 18 febbraio 2027 tutte le batterie devono essere marcate con un QR code conforme all'Allegato VI, Parte C. Lo stesso giorno, l'articolo 77, paragrafo 1 rende obbligatorio il passaporto per tre categorie di batterie.

Attenzione: l'obbligo del QR code è più ampio di quello del passaporto. Anche una pila portatile o una batteria di avviamento dovrà averlo; cambia solo ciò a cui il codice rimanda.

A cosa deve portare il QR code

Categoria di batteriaIl QR code dà accesso aRiferimento
Batterie per mezzi di trasporto leggeri (LMT)Passaporto della batteriaArt. 13(6)(a), Art. 77
Batterie industriali con capacità > 2 kWhPassaporto della batteriaArt. 13(6)(a), Art. 77
Batterie per veicoli elettrici (EV)Passaporto della batteriaArt. 13(6)(a), Art. 77
Altre batterie (es. portatili)Informazioni di etichetta (art. 13, par. 1–5), dichiarazione di conformità UE (art. 18), relazione sulla due diligence (art. 52(3)), informazioni su prevenzione e gestione dei rifiuti (art. 74(1), lett. a–f)Art. 13(6)(b)
Batterie di avviamento (SLI)In aggiunta: quota di cobalto, piombo, litio o nichel recuperati da rifiuti presenti nei materiali attivi (art. 8)Art. 13(6)(c)

Il Regolamento precisa inoltre che queste informazioni devono essere complete, aggiornate e corrette. Un QR code che punta a una pagina vuota, obsoleta o generica non è conforme.


2. Requisiti fisici: dove e come va apposto il QR code

Visibile, leggibile, indelebile (art. 13, par. 7)

Il QR code deve essere stampato o inciso in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria. Solo se la natura o le dimensioni della batteria non lo consentono o non lo giustificano, il codice può essere apposto sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Per le batterie soggette al passaporto questa deroga va usata con cautela: una batteria EV o industriale viene smontata, riparata, riutilizzata e infine riciclata, e in ciascuna di queste fasi l'operatore deve poter scansionare il codice. Un QR code stampato solo sulla scatola si perde il giorno dell'installazione.

Contrasto e dimensioni (Allegato VI, Parte C)

L'Allegato VI, Parte C richiede che il QR code:

  • sia ad alto contrasto rispetto al colore di sfondo;
  • abbia dimensioni tali da essere letto facilmente dai lettori di QR code comunemente disponibili, come quelli integrati negli smartphone.

Il Regolamento non fissa una misura minima in millimetri: la dimensione corretta dipende dalla quantità di dati codificati, dal livello di correzione d'errore e dalla distanza di lettura prevista.

La simbologia: ISO/IEC 18004

Il considerando 44 del Regolamento richiama la norma ISO/IEC 18004, che definisce la simbologia QR Code. In pratica il codice deve essere un QR Code "vero", generato e verificato secondo questa norma, non una variante proprietaria. Il considerando richiama anche l'accessibilità di etichette e QR code per le persone con disabilità, in linea con la Direttiva (UE) 2019/882.

Durabilità nel tempo

Una batteria industriale o di trazione può restare in servizio dieci–quindici anni, esposta a vibrazioni, calore, umidità e solventi. Ne derivano alcune scelte progettuali tipiche:

  • marcatura laser o incisione diretta sull'involucro, oppure etichette in materiali tecnici (poliestere, poliimmide) con adesivi certificati;
  • livello di correzione d'errore elevato (Q o H secondo ISO/IEC 18004), per tollerare graffi e sporco;
  • zona di rispetto (quiet zone) libera attorno al simbolo;
  • verifica della qualità di stampa con metodi e verificatori conformi alle norme ISO/IEC 15415 e 15426-2;
  • eventuale ripetizione dell'identificativo in chiaro accanto al simbolo, utile se il codice si danneggia.

Batterie riutilizzate e rigenerate (art. 13, par. 9)

Le batterie preparate per il riutilizzo, riconvertite o rigenerate devono avere nuove etichette, e il QR code deve dare accesso alle informazioni sul cambio di stato della batteria (Allegato XIII, punto 4).

Il QR code non è per sempre (art. 13, par. 8)

La Commissione può adottare atti delegati per introdurre altre "etichette intelligenti" in aggiunta o in sostituzione del QR code, alla luce del progresso tecnico. Progettare il sistema separando identificativo, sintassi e supporto fisico (vedi sezione 4) rende più semplice un eventuale passaggio.


3. L'identificativo univoco (art. 77, par. 3)

Qui si passa dal "disegno" del codice al suo contenuto.

L'articolo 77, paragrafo 3 stabilisce che:

  1. il passaporto è accessibile tramite il QR code dell'articolo 13(6);
  2. il QR code rimanda a un identificativo univoco che l'operatore economico che immette la batteria sul mercato attribuisce alla batteria stessa;
  3. il QR code e l'identificativo univoco devono essere conformi alle norme ISO/IEC 15459-1:2014, 15459-2:2015, 15459-3:2014, 15459-4:2014, 15459-5:2014 e 15459-6:2014, o a norme equivalenti.

Due osservazioni importanti:

  • "o equivalenti": il Regolamento fissa un livello di requisito (unicità globale, emissione sotto un'autorità registrata), non impone una tecnologia o un fornitore specifico.
  • Aggiornabilità: la Commissione può sostituire o integrare l'elenco delle norme tramite atti delegati.

Per le batterie soggette al passaporto l'identificativo è a livello di singola batteria, non di modello: il passaporto contiene infatti sia dati del modello sia dati specifici della singola unità, compresi quelli derivanti dall'uso (art. 77, par. 2).


4. ISO/IEC 15459 in pratica

Cosa regolano le sei parti

ParteAmbito
ISO/IEC 15459-1Unità di trasporto individuali
ISO/IEC 15459-2Procedure di registrazione (chi può emettere identificativi)
ISO/IEC 15459-3Regole comuni per gli identificativi univoci
ISO/IEC 15459-4Prodotti individuali e confezioni di prodotto — la parte più rilevante per la singola batteria
ISO/IEC 15459-5Contenitori di trasporto riutilizzabili (RTI)
ISO/IEC 15459-6Raggruppamenti (lotti, partite)

Come è costruito un identificativo conforme

Il principio è gerarchico e garantisce l'unicità a livello mondiale:

  1. Registration Authority: l'associazione AIM agisce come autorità di registrazione ISO per la serie 15459 e assegna gli Issuing Agency Code (IAC).
  2. Issuing Agency: un ente emittente riconosciuto (ad esempio GS1) assegna a ciascuna azienda un codice identificativo (Company Identification Number, CIN; in GS1 il Company Prefix).
  3. Azienda: l'operatore economico genera, all'interno del proprio spazio, un numero seriale unico per ogni batteria.

Risultato: IAC + CIN + numero seriale = identificativo che nessun altro al mondo può duplicare.

AIM ha inoltre avviato un servizio di consultazione online (IAC-CIN Lookup Service) per verificare gli enti emittenti, pensato anche per le esigenze del passaporto digitale.

Tre livelli da non confondere

Uno degli errori più comuni è sovrapporre tre concetti distinti:

LivelloDomandaCosa dice la normativa
IdentificativoCome identifico la batteria in modo univoco a livello globale?Serie ISO/IEC 15459 o equivalente (art. 77(3))
Sintassi URLCome scrivo l'identificativo sotto forma di indirizzo web risolvibile?Scelta libera tra sintassi conformi, ad esempio GS1 Digital Link, IEC 61406, ISO/IEC 18975
Supporto datiSu quale supporto fisico porto l'URL?QR code obbligatorio (art. 13(6), Allegato VI Parte C); altri supporti possono essere aggiunti

GS1 Digital Link non è un obbligo di legge: è la sintassi più diffusa e una scelta naturale per chi usa già codici GTIN, ma il Regolamento non la impone.

Un esempio illustrativo

Con la sintassi GS1 Digital Link, il QR code di una batteria potrebbe codificare un URL come:

https://id.esempio-produttore.eu/01/09506000134352/21/BAT27A000123

dove:

  • 01 introduce il GTIN (identifica il modello di batteria);
  • 21 introduce il numero seriale (identifica la singola batteria);
  • il dominio è un resolver che indirizza l'utente verso il passaporto, mostrando i dati pubblici o quelli riservati a seconda del profilo di accesso.

L'esempio è puramente dimostrativo: dominio, GTIN e seriale sono fittizi.

Buone pratiche per il contenuto del codice

  • URL corti: meno caratteri significano un QR code meno denso, più piccolo e più robusto.
  • Dominio stabile e sotto il controllo dell'operatore: l'URL stampato resterà sulla batteria per anni, mentre i sistemi IT cambiano.
  • Nessun dato sensibile nell'URL: il codice serve a identificare, non a trasportare informazioni riservate.
  • Niente link "di marketing" o redirect temporanei che possono scadere.

5. Dal QR code al passaporto: cosa deve esserci "dietro"

Un QR code perfetto non basta se ciò a cui punta non è conforme. L'articolo 77 fissa anche questi requisiti:

  • Accesso a più livelli (par. 2): le informazioni dell'Allegato XIII sono suddivise in dati pubblici (accessibili a chiunque scansioni il codice), dati riservati a organismi notificati, autorità di vigilanza del mercato e Commissione, e dati accessibili solo a soggetti con interesse legittimo (riparatori, rigeneratori, operatori di seconda vita, riciclatori).
  • Responsabilità (par. 4): l'operatore che immette la batteria sul mercato garantisce che le informazioni siano accurate, complete e aggiornate; può delegare per iscritto altri soggetti.
  • Standard aperti (par. 5): i dati devono basarsi su standard aperti, essere in formato interoperabile, trasferibili attraverso una rete aperta senza vincoli verso un singolo fornitore (vendor lock-in), leggibili da macchina, strutturati e ricercabili.
  • Seconda vita (par. 7): le batterie riutilizzate, riconvertite o rigenerate ricevono un nuovo passaporto collegato a quello originale; quindi anche un nuovo identificativo e, di norma, un nuovo QR code.
  • Fine vita (par. 8): il passaporto cessa di esistere quando la batteria è stata riciclata.
  • Registro UE (par. 10): l'operatore deve caricare l'identificativo univoco nel registro dei passaporti digitali previsto dall'articolo 13(1) del Regolamento ESPR (UE) 2024/1781. Il registro è operativo da luglio 2026.

L'articolo 78 aggiunge l'obbligo di piena interoperabilità con gli altri passaporti digitali di prodotto previsti dalla normativa sull'ecodesign. In questo quadro diventano un riferimento le norme europee sviluppate dal CEN-CENELEC JTC 24 per il Digital Product Passport (serie EN 18216–18223, tra cui EN 18219 sugli identificativi univoci ed EN 18220 sui supporti dati).


6. Checklist di progettazione

Prima di andare in produzione, verificate che il vostro QR code:

  • sia generato secondo ISO/IEC 18004 (simbologia QR Code standard);
  • codifichi un identificativo univoco conforme alla serie ISO/IEC 15459 (o equivalente), emesso tramite un ente emittente riconosciuto;
  • per batterie EV, LMT e industriali > 2 kWh, identifichi la singola batteria e non solo il modello;
  • usi una sintassi URL riconosciuta e un dominio stabile sotto il vostro controllo;
  • sia ad alto contrasto e di dimensioni leggibili con uno smartphone comune;
  • sia stampato o inciso sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile (imballaggio e documenti solo se davvero inevitabile);
  • resista a calore, vibrazioni, abrasione e solventi per tutta la vita utile prevista;
  • abbia superato una verifica della qualità di stampa;
  • rimandi a contenuti completi, aggiornati e corretti, con accesso differenziato per profilo;
  • abbia l'identificativo registrato nel registro UE dei passaporti digitali;
  • preveda la gestione di nuovi identificativi e nuove etichette per batterie rigenerate o riconvertite.

7. Errori da evitare

  1. Pensare che il QR code serva solo alle batterie con passaporto. Dal 18 febbraio 2027 serve a tutte.
  2. Credere che GS1 Digital Link sia obbligatorio. È una scelta, valida ma non l'unica.
  3. Usare un identificativo di modello per un passaporto individuale. Per EV, LMT e industriali > 2 kWh ogni batteria ha il proprio passaporto.
  4. Affidarsi alla scatola. Per batterie di lunga durata, il codice deve stare sulla batteria.
  5. Legarsi a un URL o a una piattaforma che non controllate. Il Regolamento richiede espressamente l'assenza di vendor lock-in.
  6. Dimenticare il registro UE. Senza caricamento dell'identificativo, il passaporto non è completo dal punto di vista normativo.

Conclusione

Il QR code delle batterie è molto più di un'etichetta: è il punto di contatto tra un oggetto fisico e la sua identità digitale per tutto il ciclo di vita. L'articolo 13 ne definisce presenza, posizione e leggibilità; l'articolo 77 e la serie ISO/IEC 15459 ne garantiscono l'unicità e il collegamento al passaporto.

Con la scadenza del 18 febbraio 2027 ormai vicina, la scelta dello schema di identificazione, della sintassi URL, della tecnologia di marcatura e della piattaforma del passaporto va fatta adesso, perché riguarda insieme ingegneria, produzione, IT e compliance.

Questo articolo ha finalità informative e non costituisce consulenza legale. Per i casi specifici fate riferimento al testo ufficiale del Regolamento e a un consulente qualificato.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2023/1542 – testo consolidato al 31 luglio 2025 (EUR-Lex)
  2. Sintesi del Regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie (EUR-Lex, in italiano)
  3. Articolo 13 del Regolamento (UE) 2023/1542 – Etichettatura delle batterie (gesetze.legal)
  4. Articolo 77 del Regolamento (UE) 2023/1542 – Passaporto della batteria (gesetze.legal)
  5. Allegato VI del Regolamento (UE) 2023/1542 (gesetze.legal)
  6. Regolamento (UE) 2024/1781 – Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR)
  7. Commissione europea – Guidance Document: Digital Batteries Passport, data points by category v2.0
  8. ISO/IEC 15459-4 – Individual products and product packages (ISO)
  9. AIM Global – ISO/IEC 15459 IAC-CIN Lookup Service
  10. Arianee – Battery Passport: Unique Identifier, QR Code and Applicable Standards
  11. Arianee – Battery passport and the EU DPP registry
  12. Bebat – Meaning of symbols and labelling on batteries
  13. Battery Pass consortium – Data Attribute Longlist e Data Model

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